Avvocati penalisti, civilisti e divorzlisti. Studio legale
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Legal marketing per avvocati, per evidenziarsi nella propria città

Legal marketing

Legal marketing per avvocati e studi legali

Legal marketing per avvocati e studi legali.

Legal marketing, ovvero pubblicità per avvocati e studi legali consentita in questo sito web a norma del Codice Deontologico Forense, per gli avvocati che vogliano evidenziarsi nella propria città comparendo ai primissimi posti su Google.

Riportiamo qui sotto gli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense, che riguardano le forme pubblicitarie consentite agli avvocati (legal marketing), tra cui i siti web.

Codice Deontologico Forense

ART. 17. – Informazioni sull’attività professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità di tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati di pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 17 bis. – Modalità dell’informazione
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
– la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
– il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
– la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
– il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
– i titoli accademici;
– i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
– l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
– i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
– le lingue conosciute;
– il logo dello studio;
– gli estremi di polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
– l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza di forma e contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

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Dunque una corretta attività di legal marketing deve rispettare precise regole deontologiche, come ribadito anche dalle sentenze: Cass. Civ., SS.UU., 16 dicembre 2013 n. 27996,  Cass. Civ., SS.UU., 13 novembre 2012 n. 19705,  Cass. Civ., SS.UU., 10 agosto 2012 n. 14368,  Cass. Civ. SS.UU., 3 maggio 2013 n. 10304,  Cass. Civ., SS.UU., 18 novembre 2010 n. 23287.

Perciò questo sito di legal marketing, creato da “SitoPrimaPagina” per dare visibilità ad avvocati che vogliano comparire sul web in posizione di prestigio nella propria città, rispetta in pieno le suddette norme: infatti inserisce esclusivamente dati ed informazioni consentite, senza alcuna pubblicità estranea od ingannevole.

All’avvocato che desideri sfruttare questa forma di “legal marketing” acquisendo come proprio sito, in esclusiva, la pagina dedicata alla sua città, viene inoltre ceduto in comodato il dominio della pagina stessa (permalink) poiché il Codice Deontologico sancisce che “L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé”.

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Focus di questa pagina: “legal marketing“, “legal marketing per avvocati“.